IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(disposizioni in materia di pubblico impiego), in base  al  quale  le
amministrazioni  ed  enti  indicati  nel  medesimo  comma  1  possono
procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei
posti   resisi   vacanti   per   cessazioni   dal  servizio  comunque
verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non  coperti  in  ciascun  profilo
professionale,  a  condizione  che  sia  stata  data  attuazione alla
disciplina della mobilita' prevista dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in
base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  con  proprio
decreto,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica e di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare per  effettive,
motivate   e   documentate   esigenze,  ulteriori  assunzioni,  anche
ricorrendo agli  idonei  di  graduatorie  approvate  nel  quadriennio
1985-1988;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto 1989, recante delega all'on.  avv.  Remo  Gaspari,  Ministro
senza    portafoglio    incaricato    per   la   funzione   pubblica,
dell'esercizio, tra l'altro, delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  nota  10  ottobre  1989, n. 883, dell'Automobile club di
Brindisi, con la quale si richiede l'autorizzazione  ad  assumere  un
assistente   di   amministrazione   (sesta   qualifica   funzionale),
ricorrendo alla graduatoria di idonei approvata dall'ente in data  20
dicembre 1988 nonche' un commesso (terza qualifica funzionale) con le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Ritenuto  che  con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione
organica l'Automobile club di Brindisi ha dato attuazione al processo
di  mobilita'  richiesto  dal  comma  4  dell'art.  1  della legge 29
dicembre 1988, n. 554;
  In  considerazione  delle esigenze prospettate dall'Automobile club
di Brindisi;
  Ritenute  sufficientemente  documentate  e  motivate  le  effettive
esigenze che  consentono  l'emanazione  del  richiesto  provvedimento
autorizzativo  e  tali  da  determinare  il  Ministro per la funzione
pubblica a proporre di autorizzare il predetto ente a procedere  alle
richieste assunzioni, cosi' come specificato in dispositivo;
                               Decreta:
  L'automobile  club  di  Brindisi  e'  autorizzato,  in applicazione
dell'art. 2, comma 1, della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  ad
assumere  un  assistente  amministrativo (sesta qualifica funzionale)
ricorrendo alla graduatoria di idonei approvata dall'ente in data  20
dicembre 1988 nonche' un commesso (terza qualifica funzionale) con le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.  56,
come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
  Il  presente  provvedimento sara' tasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, addi' 16 dicembre 1989
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                           GASPARI
p. Il Ministro del tesoro
        PAVAN
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172